Statuto Cose dell'Altro Mondo ODV

PREMESSA: Il presente Statuto è il risultato delle modifiche ed aggiornamenti eseguiti secondo le disposizioni legislative della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

In data 21 Ottobre 1997 è stata costituita, ai sensi del Codice Civile, l’Organizzazione di Volontariato avente la denominazione: “Cose dell’Altro Mondo”, con sede legale nel Comune di Formigine (Mo) operante senza fini di lucro. In conformità alle disposizioni legislative della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 la denominazione viene variata in “Cose dell’Altro Mondo – ODV”. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata salvo delibera dell’Assemblea Straordinaria come previsto dall’Art. 15 del presente statuto.

ART. 2 - Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. L’Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate in particolare alla realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività si propone di:

  • informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto con i Paesi Poveri del mondo; un rapporto che abbia come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà ed il Rispetto dei diversi tempi e modi di sviluppo;
  • promuovere azioni sociali ed economiche che tendano a salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di queste popolazioni nonché ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto fra paesi ricchi e paesi poveri;
  • far crescere, sia a livello locale che internazionale, una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo;
  • sostenere in maniera diretta ed indiretta, anche economicamente con attività di beneficenza, tutte le iniziative miranti alla nascita ed alla crescita di iniziative per la valorizzazione e l'affrancamento delle persone o delle realtà più povere o svantaggiate;
  • far conoscere il "risparmio etico", la possibilità cioè di indirizzare il risparmio verso una "finanza etica" dove il fine ultimo non sia più il massimo guadagno ma il corretto uso di questa risorsa;
  • promuovere una cultura di pace.

In particolare ai sensi dell’art. 5 del codice del terzo settore l’associazione è attiva nei seguenti settori:

  • a) attività' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, di rispettare i diritti sindacali, nonchè' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • b) promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’Associazione si propone inoltre di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 3 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche private che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
Non sono accettate domande di ammissione come associato presentate da minorenni.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 10 mesi dal sollecito;
  • per esclusione;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il’ Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.
  • L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe se il numero degli Associati è inferiore a 500 e non più di 5 deleghe se il numero degli Associati è pari o superiore a 500.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associatine ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15gg.
dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 –Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti il quale, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo il quale:
  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviare anche per via informatica, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza dell’ Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il potere di rappresentanza del presidente è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • 1. quote e contributi degli associati;
  • 2. eredità, donazioni e legati;
  • 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • 4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • 5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  • 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 d lgs 117_17.

Art. 12 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Modena o, in alternativa, dal Presidente del Tribunale di Modena o dal Presidente della Camera di Commercio di Modena.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del codice del terzo settore.